“Secondo la Corte di Cassazione, gli imputati per stupro possono ottenere il riconoscimento dell’attenuante di aver commesso un fatto di minore gravità – e la consequenziale riduzione di pena – anche nel caso di violenza carnale completa. Infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, la tipologia dell’atto è solo uno degli elementi indicativi dei parametri in base ai quali stabilire la gravità della violenza e non è un elemento dirimente”. Così l’avv. Ada Alibrando, Coordinatrice del coordinamento femminile Regione Salento.
“Nel contesto socio-culturale in cui si chiede a gran voce –continua-la castrazione chimica degli stupratori, nell’epoca in cui aumentano esponenzialmente i casi di violenza di ogni genere perpetrata ai danni delle donne ed in cui urgono interventi legislativi, sociali ed istituzionali a tutela delle donne, la Cassazione pronuncia una sentenza choc!
Una pronuncia difficilmente comprensibile o accettabile – anche per gli addetti ai lavori e per chi respira quotidianamente aria di tribunale – che finirebbe per ridimensionare il reato di violenza sessuale in sé e per calpestare e violare una seconda volta i diritti delle donne, oltre che la libertà di determinazione e la dignità della vittima del reato.
Sebbene gli ermellini si siano espressi ritenendo che la valutazione del fatto reato debba essere effettuata nella sua complessità, desta estrema perplessità ed indignazione la decisione presa, secondo cui: “ad assumere rilevanza è la qualità dell’atto compiuto – e segnatamente, il grado di coartazione, il danno arrecato e l’entità della compressione – piuttosto che la quantità di violenza fisica esercitata”
Nel caso oggetto di processo, “i plurimi rapporti sessuali completi ottenuti con la violenza e senza il minimo rispetto della dignità e libertà di determinazione della donna, sono da considerarsi ipotesi delittuosa cui “avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive e alle circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima, sia stata compressa in maniera non grave” ; da qui, la concessione dell’attenuante del “fatto di minore gravità”.
Può, giammai, UNO STUPRO COMPLETO o UNA VIOLENZA SESSUALE CONSUMATA CON PENETRAZIONE COMPLETA (che dir si voglia) essere considerato un FATTO DI MINORE GRAVITA’?
Un orientamento che fa esplodere le coscienze, che scuote gli animi di chi intimamente e direttamente o indirettamente può essere stato, suo malgrado, protagonista di un dolore vano, di una sofferenza che, oltre ad esser quasi impossibile far cadere nell’oblio della mente, non sarebbe servita a creare strumenti di reale prevenzione o repressione nei confronti di reati di tal genere.
Una pronuncia inaudita –conclude- che intraprende una direzione pericolosa, anche considerando la sua non esclusività, e che fa sì che la vittima si senta doppiamente violata: dalla condotta delinquenziale del suo carnefice/stupratore e dal cappellino dell’esimente, posto in essere proprio dai giudici di legittimità”.
di Ufficio Stampa
Movimento Regione Salento
26/09/2014