Con sentenza n. 188 del 2011, la Corte costituzionale ha posto la parola fine all’annoso dibattito relativo al numero dei consiglieri regionali pugliesi, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle che chi scrive aveva proposto nell’editoriale del 24 aprile 2010 (ved. immagine a lato).

Come si ricorderà, in seguito alle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, che hanno visto la vittoria dell’attuale governatore Nichi Vendola, ci si è chiesti se i componenti il Consiglio della Regione Puglia dovessero essere 70, come da Statuto, ovvero 78, come previsto dalla legge elettorale pugliese (approvata sotto il Governo Fitto), che poneva un doppio premio di maggioranza in favore della coalizione vincitrice.

Il giudice delle leggi condivisibilmente ha optato per la prima soluzione, con la conseguenza che in Puglia vi saranno 36 consiglieri per la maggioranza e 24 per l’opposizione. Torneranno invece a casa gli otto pretendenti consiglieri di maggioranza che, solo provvisoriamente (e in attesa della pronuncia della Corte), si erano visti assegnare un seggio in seno all’organo legislativo pugliese. Si tratta di: Cosimo Borraccino (Sel), Lorenzo Caiolo (Idv), Luigi Calò (Sel), Filippo Caracciolo (Pd), Sergio Clemente (Pd), Anna Rita Lemma (Pd), Enzo Russo (Pd), Alfonsino Pisicchio (La Puglia per Vendola).

Giova ricostruire brevemente l’oggetto del contendere, che prende le mosse da undici ordinanze di identico tenore con le quali, in data 25 agosto 2010, il TAR Puglia, sez. Bari, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, con oggetto la presunta illegittimità dell’art. 10 della legge elettorale pugliese (si tratta della legge Reg. Puglia n. 2 del 2005), per contrasto con l’art. 24 dello Statuto regionale e, in via indiretta, con l’art. 123 della Costituzione. Quest’ultima norma, introdotta con la nota (e malriuscita) riforma del Titolo V, demanda agli Statuti la disciplina la forma di governo regionale, nell’ambito della quale, evidentemente, deve ritenersi compresa la questione relativa al numero dei componenti il Consiglio regionale.

Secondo la corretta interpretazione dei giudici amministrativi remittenti, l’art. 10 della legge impugnata doveva ritenersi incostituzionale, poiché consentiva di attribuire ai gruppi di liste collegate al Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nello Statuto (ed ecco il c.d. doppio premio di maggioranza), fino al raggiungimento di un rapporto di 60%–40% tra maggioranza e opposizioni. Proprio la necessità di rispettare tale percentuale avrebbe appunto comportato, nel caso in esame, un’aggiunta ai settanta consiglieri statutariamente previsti, di ulteriori otto consiglieri, ovviamente facenti parte della coalizione risultata vincitrice.

Nel richiamato editoriale del 24 aprile 2010, chi scrive aveva sottolineato che “aumentare il numero dei consiglieri a 78 significherebbe contraddire lo Statuto regionale”, che all’art. 24 così dispone: “Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri”. In particolare, tali settanta seggi devono così essere ripartiti: uno spetta al Presidente, un altro al candidato sconfitto, 55 sono distribuiti con metodo proporzionale, mentre i restanti 13 seggi rappresentano la quota (a parere dello scrivente, troppo risicata) del premio di maggioranza, che ha la funzione di garantire la stabilità dell’esecutivo. Questi ultimi 13 seggi devono essere a loro volta suddivisi proporzionalmente sulla base dei voti ricevuti dalle liste collegate al vincitore.

Tanto posto, per completezza, risulta necessario accennare alla riforma costituzionale intervenuta con legge cost. n. 1 del 1999, che ha invertito il criterio di competenza in materia elettorale, disponendo che il sistema di elezione sia di spettanza del legislatore regionale, “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica” (art. 122, co. 1, Cost.). A ciò si aggiunga che, sulla base dell’art. 123, co. 1, Cost., la disciplina della forma di governo rientra nella competenza dello Statuto; infine, l’art. 122, co. 5, Cost., stabilisce che il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo Statuto disponga diversamente.
Ebbene, a fronte di tali considerazioni, emerge in modo evidente che lo Statuto rappresenta una fonte sovraordinata rispetto alla legge regionale: sia gerarchicamente, visto che l’art. 123 della Costituzione individua un procedimento aggravato di approvazione; sia dal punto di vista del criterio di competenza, dato che la richiamata norma costituzionale individua delle vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria (rispetto alle competenze del legislatore regionale), tra le quali deve farsi rientrare la determinazione del numero dei membri del Consiglio regionale.

Di conseguenza, come ha statuito la Corte con la richiamata sentenza n. 188 del 2011, “quando la fonte statutaria indica un numero fisso di consiglieri, senza possibilità di variazione, la legge regionale non può prevedere meccanismi diretti ad attribuire seggi aggiuntivi” (n. 4.1 Considerato in diritto). Il che sta a significare che la Regione avrebbe sì potuto introdurre nel proprio sistema di elezione il meccanismo del doppio premio di maggioranza, ma soltanto nel caso in cui lo Statuto lo avesse espressamente consentito.
Ciò in Puglia non è accaduto, posto che la Regione, nei limiti dell’autonomia costituzionalmente riconosciutagli, ha legittimamente compiuto una scelta diversa in ordine al riparto dei seggi nell’organo legislativo: difatti, l’allora governatore Fitto, di certo non optando per la migliore delle soluzioni dal punto di vista della governabilità, ha individuato un premio di maggioranza di soli 13 seggi, stabilendo che i restanti 55 avrebbero dovuto essere suddivisi proporzionalmente tra maggioranza e opposizioni.

Infine, quale considerazione non tanto giuridica, quanto di buon senso, chi scrive ritiene che, in un Paese in cui bisognerebbe fare di tutto per ridurre gli sperperi di risorse pubbliche (ad esempio, riuscendo ad arrivare all’abolizione delle inutili Province o, ancora, dimezzando il numero dei Parlamentari), “mantenere” altri 8 Consiglieri regionali (con diversi milioni di euro da aggiungere al bilancio regionale e, conseguentemente, da sottrarre alle tasche dei contribuenti) sarebbe stato decisamente troppo …

15/07/2011
di Alessandro Candido

*Avvocato, Dottore di ricerca in diritto costituzionale presso l’Università Cattolica e Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano.

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