L’ufficio Legale per la Tutela e Diritti dei Cittadini del Movimento Regione Salento con l’Avv. Vincenzo De Vittorio si mette a disposizione di tutti i Comuni del Salento che abbiano subito danni ingenti alle proprie abitazioni nonchè autovetture o Coltivazioni sia essi Privati o Imprese oppure ancora Imprenditori o imprese Agricole, a seguito delle Calamita naturali verificatesi in data 12 -13 Novembre del 2019, per avviare la procedura per la richiesta di risarcimento dei danni.

Contributo già riconosciuto dalla delibera del Consiglio dei ministri pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.291 del 12-12-2019) di tutti i Danni subiti.

Con l’ok definitivo del Consiglio dei Ministri alla delibera attuativa –,è stata concessa la possibilità di risarcire i cittadini privati e le attività produttive colpite dal disastro naturale.

IL MECCANISMO DI RISARCIMENTO – Attraverso le ordinanze di protezione civile, i Commissari delegati che hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni di danno, sono chiamati a determinare l’esatta quantificazione del contributo nel rispetto dei parametri posti dalla delibera approvata. L’esito di tale procedimento viene comunicato al Dipartimento della Protezione Civile che propone al Governo la ripartizione del plafond disponibile in modo da soddisfare, in misura proporzionale, le esigenze di contributo complessive. Con un’ultima ordinanza di protezione civile, i Commissari delegati saranno autorizzati a comunicare ai beneficiari l’esatto ammontare dei contributi dovuti, così cittadini e imprese potranno recarsi in istituti bancari convenzionati dove accendere un finanziamento di pari importo da utilizzare per realizzare gli interventi previsti o per pagare quelli già eseguiti.

PRIVATI – In relazione ai danni al patrimonio privato, per gli immobili destinati ad abitazione principale del proprietario, il contributo massimo concesso è pari all’ 80% del valore dei danni accertati fino a un limite di 150.000 euro, per i danni alle strutture portanti, agli impianti, alle finiture interne ed esterne e ai serramenti. Per quanto riguarda le abitazioni diverse da quella principale, il contributo massimo concesso è pari al 50% del valore dei danni accertati, sempre nel limite massimo di 150.000 euro. Tale importo limite potrà essere incrementato fino a 187.500 euro nel caso di immobile distrutto o da delocalizzare in conseguenza dell’evento calamitoso, a cui si potrà aggiungere un ulteriore contributo per la demolizione del precedente immobile nel limite massimo di 10.000 euro.
Limitatamente agli immobili distrutti o allagati, destinati ad abitazione principale si potrà riconoscere un contributo per il concorso al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili non registrati danneggiati dagli eventi calamitosi, fino a un massimo di euro 300 per ciascun vano catastale distrutto o allagato e, comunque, nel limite massimo di 1.500 euro.

LA DOCUMENTAZIONE – La domanda di finanziamento dovrà essere corredata dall’apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, la stima dei relativi costi con riferimento ai prezzari regionali in vigore ovvero ad altri prezzari ufficiali di riferimento, nonché l’eventuale specificazione di costi finalizzati a eventuali adeguamenti obbligatori per legge nonché a migliorie, quest’ultime comunque a carico dei beneficiari di contributo. I soggetti beneficiari che, alla data di adozione delle Ordinanze di protezione civili abbiano già realizzato, in tutto o in parte, gli interventi di cui trattasi, per la parte relativa, possono presentare la domanda di finanziamento corredata direttamente dalla documentazione fiscale relativa alle spese già sostenute

A seconda del tipo di danno, dopo un determinato termine, il diritto svanisce.

L’articolo 2947 c.c. da i primi termini generali (5 anni per risarcimento del danno derivante da fatto illecito, a partire dal giorno in cui il fatto si è verificato, oppure 2 anni per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie), continuando con alcune altre deroghe e con termini di prescrizione più brevi per altre fattispecie particolari.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ed è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

Lecce, 28 luglio 2020

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