Solo poche righe per mettere fine, si spera, ad uno scambio di opinioni di respiro giuridico – costituzionale tra lo scrivente e l’onorevole Ria.

Ricordo ai lettori che si fossero persi le precedenti “puntate” che in un lungo intervento apparso sul Quotidiano di Puglia, il deputato Ria, nel rimarcare le ragioni del No alla Regione Salento, ha affermato che una legge costituzionale che istituisse la Regione Salento senza rispettare l’iter previsto dall’art.132 della Costituzione (e quindi, la richiesta di referendum, l’indizione dello stesso, ecc.) sarebbe contraria allo stesso Testo Costituzionale.

Da ciò ne trae che il mio plauso al Movimento referendario per non aver chiesto ai deputati salentini di presentare una proposta in tal senso, tentando, invece, la più complessa via referendaria, sarebbe giuridicamente immotivato. In un successivo articolo, sempre sul Quotidiano di Puglia, avevo cercato di far comprendere a Lorenzo Ria che la disciplina sui rapporti tra fonti del diritto non dice questo, citando – senza che ve ne fosse bisogno – anche un’illustre dottrina (Livio Paladin). Ma, evidentemente, non è servito. Lo stesso deputato, nuovamente intervenuto sulle colonne del giornale di venerdì scorso, ha reiterato il suo giudizio circa l’erroneità della mia tesi, sostenendo che i progetti di legge costituzionale pendenti alla Camera e volti ad istituire la Regione Romagna (che io avevo citato come esempio) saranno sicuramente dichiarati inammissibili in quanto lesivi dell’art.132; i loro presentatori, infatti, avrebbero dovuto modificare tramite revisione costituzionale lo stesso art.132 prima di istituire la nuova Regione. A parere del deputato Ria, dunque, la Costituzione non può essere derogata da una legge costituzionale, ragion per cui, lo stesso parlamentare, afferma, forte delle “sue reminiscenze di semplice operatore del diritto” che le mie argomentazioni rileverebbero “un’anomalia notevole nell’interpretazione del dettato costituzionale”. Fulcro di questa sua granitica convinzione è l’affermazione – riporto testualmente – secondo la quale “(..) una proposta di legge costituzionale in deroga alla Costituzione non può essere presa a base di un ragionamento logico giuridico”.

Non te la prendere, Lorenzo, se nel replicare a quanto di cui sopra, mi limito ad osservare che le tue reminiscenze giuridiche saranno solide in altre branche del diritto ma sono alquanto labili nel diritto costituzionale, e, posso assicurarti, che se avessi seguito il consiglio dei colleghi che mi hanno telefonato dopo averti letto, questo mio giudizio sarebbe stato molto meno elegante. Senza dilungarmi, anche per non tediare ulteriormente i lettori, ti informo che sono almeno 11 le leggi costituzionali emanate dal Parlamento che contengono deroghe al dettato costituzionale e molte di queste hanno portata ben più significativa rispetto al procedimento regolato per la creazione di nuove Regioni. Sono ovviamente disponibile – quando la tua attività parlamentare te lo consentirà – ad incontrarti ed a mostratele tutte, una per una. Sulle ulteriori questioni che sollevi, non offenderti se preferisco rinviare ad un eventuale incontro la spiegazione su come intendiamo tecnicamente procedere. Evitiamolo ai lettori, magari lasciando spazio agli interessantissimi contributi sul Sì e sul No alla Regione Salento che questo giornale ospita quotidianamente: una discussione, questa, che se in piccolissima parte possa essere stata alimentata anche dal mio contribuito, mi riempierebbe di gioia tenuto conto del contesto politico degli ultimi tempi, così povero di contenuti. Un ultima notazione per i lettori dell’ultima ora: “ad iniziare, non sono certo stato io”.

Prof. Luigi Melica
ordinario di diritto costituzionale
Comitato Promotore del Referendum per il SI alla Istituzione della Regione Salento

 

Nuovo Quotidiano di Puglia 06/09/2010
di Luigi Melica

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