Ringrazio il dott. Michele Di Schiena per il suo pezzo apparso ieri sul Nuovo Quotidiano di Puglia perché mi permette di fare nuovamente chiarezza sulla oramai vexata questio inerente all’iter referendario volto all’istituzione della Regione Salento.

E’ convinzione del dott. Di Schiena che l’Ufficio elettorale istituito presso la Corte di Cassazione, contrariamente a quanto affermato dal Comitato referendario, non applicherà l’art. 132 della Costituzione indicendo il referendum,
né solleverà la questione di illegittimità costituzionale investendo la Corte Costituzionale in quanto la legge n. 352 del 1970 è perfettamente legittima. Prima di entrare nel merito vorrei anteporre una considerazione preliminare. In generale, ogniqualvolta devo esprimermi da studioso del diritto su una questione di natura giuridica non esprimo mai pareri senza aver consultato gli studiosi che si sono espressi in materia. Questo mi è stato insegnato dai miei Padri accademici e questo, nel mio piccolo, tento di insegnare ai giovani studiosi che si accingono ad intraprendere la dura carriera universitaria.

Ciò premesso le mie ricerche in ordine a tale questione hanno portato al seguente risultato: l’art. 132 comma 1 della Costituzione il quale stabilisce che possono crearsi nuove Regioni “con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse”, è stato letteralmente stravolto dall’art. 42 della legge n. 352 del 1970. Quest’ultima, infatti, come ricordato dal dott. Di Schiena prevede che la richiesta debba provenire, rispettivamente, da tutti i consigli provinciali di cui si propone il distacco; da tutti i consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco; da tanti consigli provinciali, o da tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti. L’incostituzionalità della legge che il dott. Di Schiena riterrebbe invece legittima si basa, anzitutto, sui lavori preparatori alla Costituzione. Il Costituente Gaspare Ambrosini affermava infatti, il 13 novembre 1946 (gli atti dell’Assemblea Costituente sono consultabili sul sito della Camera, www.camera.it e tutti i lettori mi possono scrivere per avere maggiori delucidazioni all’indirizzo lmelica@libero.it), che per determinare il numero delle Regioni italiane ci si dovesse attenere “al criterio della tradizionale ripartizione geografica dell’Italia, non precludendo tuttavia, per un’esigenza di giustizia, la possibilità alle popolazioni interessate di chiedere, mediante deliberazione della maggioranza dei rispettivi Consigli comunali, il distacco da una Regione e l’aggregazione ad un’altra o la costituzione di una nuova Regione”. In particolare, si disponeva all’art. 23, co. 2 del Progetto predisposto dal Comitato per le autonomie locali che “è consentita la richiesta dell’erezione di una nuova Regione, quando provenga dai Consigli comunali rappresentanti una popolazione di almeno 500.000 abitanti”. Fin dal principio, dunque, la principale preoccupazione di Ambrosini e degli altri membri dell’Assemblea Costituente era quella di individuare un quoziente minimo perché fossero sufficientemente garantite le popolazioni interessate.

Proprio a quest’ultimo fine, nel corso della discussione, Costantino Mortati presentava le seguenti proposte: da un lato, elevare a un milione e mezzo il numero di abitanti che i Consigli comunali avrebbero dovuto rappresentare per la creazione di una nuova Regione; dall’altro, sottoporre la richiesta dei Consigli comunali (rappresentanti almeno un terzo delle popolazioni interessate) a un referendum che avrebbe dovuto riguardare il solo corpo elettorale della costituenda Regione.

Lo stesso Ambrosini, peraltro, confermava che “il referendum, si riferisce alle popolazioni interessate ad unirsi in Regioni nuove”, mentre le posizioni delle popolazioni contro interessate sarebbero venute in rilievo attraverso il “previo parere” delle relative assemblee regionali. Sono dunque queste, le opinioni espresse in Assemblea costituente da Ambrosini e Mortati, ossia di un pezzo considerevole del costituzionalismo italiano. Dinanzi a tanta chiarezza, la dottrina italiana, nel commentare la legge n. 352 del 1970 di attuazione dell’art.132 ne evidenziava la macroscopica illegittimità, ora affermando che “non sembra possibile una diversa interpretazione” rispetto a quanto asserito dall’art.132 (V. La Costituzione della Repubblica italiana, Milano 1976, pp. 411e 412), ora che tale legge ha operato una “falsificazione” della Costituzione, la quale prevede invece “la frazione minima di popolazione che i Consigli comunali devono rappresentare per poter avanzare la richiesta di creazione di nuova Regione (Pedrazza Gorlero, art. 132, in Commentario alla Costituzione a cura di G. Branca, Bologna-Roma 1990), ora, infine, che sono popolazioni interessate “quelle che risiedono nel territorio direttamente oggetto di variazione, quindi quelle sole collocate all’interno della novità territoriale (Ferraro, Commento sugli artt.131 e 132 della Costituzione, pp.2352).

Concludendo su tale punto, è lampante che di fronte a tale chiarezza ed unanimità di giudizio, il percorso volto all’istituzione della Regione Salento non poteva che essere intrapreso attenendosi all’art.132 della Costituzione; bloccarsi di fronte ad una legge così assurda, tenuto conto dei rimedi previsti dall’ordinamento per eliminarla, avrebbe significato minare alla base l’onestà intellettuale dei tanti giuristi aderenti al Comitato ed in primo luogo la mia, di professore ordinario di diritto costituzionale. Sta di fatto che se l’Ufficio referendario presso la Corte di Cassazione riterrà di aderire all’opinione del dott. Di Schiena considerando legittima la legge n. 352 del 1970 inaugurerà un nuovo orientamento in materia che i colleghi costituzionalisti non mancheranno di commentare, anche perché esso sarà fondato su un’ interpretazione esclusivamente fondata su dati ermeneutici (interpretativi) e priva del conforto dei lavori preparatori, della dottrina e della stessa giurisprudenza. Spero comunque che il dott. Di Schiena mi fornisca – al di là del suo parere – ripeto, apprezzabilissimo sotto il profilo giuridico/interpretativo, anche altri contributi dottrinari orientati nella stessa direzione.

Nuovo Quotidiano di Puglia 13/12/2010
di Luigi Melica
Comitato Promotore per il Si alla istituzione della Regione Salento

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