Il consigliere provinciale Fernando Leone scrive al Presidente della Provincia Stefano Minerva
OGGETTO: Contributo Consorzi di Bonifica.
Quali le soluzioni politiche per ristabilire equità?
Nonostante gli sforzi della Regione Puglia di legiferare in linea con quanto
previsto dalle Leggi Nazionali, dalle varie sentenze della Corte Costituzionale e delle
varie Commissioni Tributarie la tematica dei contributi richiesti dai “Consorzi di
Bonifica” continua ad essere alquanto nebulosa, vessatoria e non poco sgradita ai
contribuenti, stante che gli stessi “a buon ragione” non riescono a percepire un reale
beneficio a fronte di quanto richiesto dai Consorzi.
L’art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica
integrale), prevede che i consorzi di bonifica, per l’adempimento dei loro fini istituzionali,
hanno il potere d’imporre contributi alle proprietà, mentre l’art. 860 del codice civile stabilisce
che «I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a
contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle
opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica».
La giurisprudenza ritiene poi che l’imposizione ai proprietari consorziati della
corresponsione di un contributo utile a finanziare l’adempimento dei fini istituzionali dell’ente,
delinea una prestazione costituzionalmente legittima solo e soltanto in quanto determinata
o determinabile sulla base e in proporzione dei benefici derivanti dalla bonifica.
Detto «vantaggio» dev’essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal
singolo fondo a causa della bonifica, idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo
sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per
riflesso dall’inclusione in esso del bene.
Concetto ribadito in ultimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188/2018.
Quindi per potere assoggettare a contribuzione è necessario che gli immobili, oltre
ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano conseguito un beneficio
particolare dall’esecuzione delle opere di bonifica e che gli stessi debbano aver conseguito
un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro
manutenzione.
Pertanto il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice
inclusione del bene nel comprensorio ma al bene specifico di cui si avvantaggia.
Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili
che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti si perderebbe
l’inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche
se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso.
In conclusione, il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile
a causa della bonifica, e cioè tradursi in una “qualità” del fondo.
Ancora la giurisprudenza sottolinea che gli oneri probatori del vantaggio conseguito
da ogni singolo cespite devono essere provati necessariamente dal Consorzio che richiede
il pagamento dei contributi consortili.
Il beneficio fondiario rappresenta, dunque, tanto l’elemento costitutivo
dell’obbligazione tributaria, quanto il criterio per una corretta ripartizione del relativo
onere economico (in tali termini si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza
23 marzo 2012, n. 4671).
Onde mettere ordine a tutto ciò la Regione Puglia bene sta facendo a cercare
di unificare i Consorzi in un unico Consorzio, bene ha fatto a legiferare prevedendo
perimetro di Contribuenza e Piano di Classifica, cercando in tal modo, in linea con
leggi nazionali e sentenze, di stabilire gli immobili che ricadono nei comprensori
soggetti al beneficio dell’attività di bonifica.
Ma in Puglia la riforma dei Consorzi, avviata nel 2012, è ancora in atto, arenata in
una perpetua gestione commissariale, finalizzata a sanare la grave situazione debitoria dei
Consorzi, e a migliorare l’organizzazione di enti relegato a volte al ruolo di carrozzoni.
Così da una parte si assiste a richieste dei Consorzi generalizzate ad immobili anche
ricadenti nel centro abitato, ad ingiunzioni da parte di società poi sollevate dall’incarico, ad
altre ingiunzioni sulla base di richieste mai pervenuti ai contribuenti.
Perimetri di contribuenza poco chiari e per niente corrispondenti ai Bacini Idrografico,
che invece, se presi in considerazione, andrebbero effettivamente a comprovare l’insistenza
dell’immobile con un Canale di competenza del Consorzio.
Modalità di redazione del Piano di Classifica da rivedere onde effettivamente stabilire
i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione
dei contributi sulla base delle più recenti sentenze.
Contributi di Bonifica stabiliti unilateralmente senza la compartecipazione dell’Ente
Locale in cui l’immobile ricade. Sicché i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli,
situati nel perimetro di contribuenza, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica
relativi alle spese per la manutenzione, senza che ciò possa essere verificato da qualcuno
che rappresenti la controparte e senza la certezza che il contribuente abbia effettivamente
tratto un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica che il Consorzio ritiene di aver
svolto.
Tutto ciò detto alla fine avviene che qualora il contribuente abbia la possibilità
(in quanto magari imprenditore agricolo con cifre abbastanza esose da pagare) di
incaricare un perito agrario ed un avvocato per contestare specificatamente la
legittimità dell’imposizione, dimostrando di non aver ricevuto alcun beneficio, potrà
magari vedersi annullato il provvedimento dalla Commissione Tributaria, mentre il
piccolo proprietario terriero (già peraltro in difficoltà per mille altre considerazioni)
sarà costretto ad onorare le imposizioni per non vedersi magari apporre le ganasce
fiscali.
Si chiede pertanto al Presidente della Provincia, che in passato ha già
affrontato il tema, di ritornare sulla problematica in questione onde invitare la
Regione Puglia a velocizzare i processi di riforma, nonché a rivedere la legislazione
regionale stessa alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, ma soprattutto alla luce
di tutta la giurisprudenza di questi anni, onde evitare sperequazioni e ingiustizie ai
danni dei cittadini salentini.
Guagnano, lì 06.09.2021
Il Consigliere Provinciale
del Movimento Regione Salento
Fernando Leone