Gent.le Direttore,
intervengo con riferimento agli ultimi articoli apparsi sul Nuovo Quotidiano di Puglia relativamente al metodo adottato ai fini della richiesta di referendum per l’istituzione della Regione Salento.
In alcuni commenti di personaggi autorevoli del mondo del diritto è stato affermato che la strada intrapresa dal Comitato referendario sarebbe resa impervia dalla legge n. 352 del 1970, la quale regola l’indizione di tutti i referendum previsti dalla nostra Costituzione.
L’art.42 comma 2, della stessa normativa stabilisce infatti che a richiedere il referendum non debbano essere esclusivamente i Consigli comunali rappresentanti almeno 1/3 delle popolazioni interessate (così come stabilito dall’art. 132, comma 1 della Costituzione), bensì tutti i Consigli comunali della porzione di territorio che vuole istituire la nuova Regione, i Consigli provinciali ed un terzo dei Consigli comunali che rappresentano i territori della porzione territoriale rimanente (ossia, nel nostro caso, delle aree di Bari e Foggia). Non solo, ma l’eventuale referendum dovrebbe essere esteso al territorio di tutta la Regione e, quindi, per quel che ci riguarda, a tutti i cittadini della Regione Puglia.
La legge n. 352 del 1970, dunque, sembra stravolgere il Testo costituzionale addirittura inventando alcuni criteri, quali, ad esempio, le deliberazioni dei Consigli provinciali e quelle dei Consigli comunali che rappresentano 1/3 della popolazione appartenente alle aree territoriali di Bari e Foggia. Vorrei sottolineare ai lettori che tale legge prevedeva requisiti analogamente rigidi e non previsti dal Testo costituzionale anche nell’ipotesi del comma 2 dell’art.132, regolante il distacco di un Comune o di una Provincia da una Regione e l’aggregazione ad un’altra. A quest’ultimo riguardo, la relativa richiesta di referendum avrebbe dovuto essere corredata dalle deliberazioni, identiche nell’oggetto, di tanti Consigli di Province o di Comuni che rappresentassero almeno un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni investite dall’avviato procedimento di distacco-aggregazione. Nel 2003, il Comune di San Michele di Tagliamento, volendo staccarsi dalla Regione Veneto per aggregarsi alla Regione Friuli – Venezia Giulia (e ritenendo la legge n. 352 non conforme all’art. 132 della Costituzione), ha presentato una richiesta di referendum al competente Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, corredata della sua sola deliberazione e non anche di quelle incostituzionalmente previste dalla citata legge. Per fortuna, il Comune in questione si è avvalso del supporto di illuminati costituzionalisti, i quali non si sono appiattiti sul principio dura lex, sed lex, ma sono andati ben oltre e, correttamente, hanno seguito il criterio secondo cui ignorantia constitutionis non excusat. Se si fossero arrestati al tenore letterale della legge n.352 del 1970, i cittadini di quel Comune non avrebbero mai potuto partecipare alla votazione referendaria.
In quell’occasione, l’Ufficio della Corte di Cassazione ha impugnato dinanzi al giudice delle leggi l’art. 42 della richiamata legge del 1970 (invocandone il contrasto con l’art. 132 della Costituzione) e la Corte costituzionale ha così statuito con sentenza n. 334 del 2004: “Poiché il referendum previsto dalla disposizione costituzionale attualmente vigente mira a verificare se la maggioranza delle popolazioni dell’ente o degli enti interessati approvi l’istanza di distacco-aggregazione, deve coerentemente discenderne che la legittimazione a promuovere la consultazione referendaria spetta soltanto ad essi e non anche ad altri enti esponenziali di popolazioni diverse. Infatti, la riforma del parametro evocato ha inteso evitare che maggioranze non direttamente o immediatamente coinvolte nel cambiamento possano contrastare ed annullare finanche le determinazioni iniziali (neppure giunte al di là dello stadio di semplici richieste) di collettività che intendano rendersi autonome o modificare la propria appartenenza regionale. Ad ogni modo, le valutazioni di tali altre popolazioni – anche di segno contrario alla variazione territoriale – trovano congrua tutela nelle fasi successive a quella della mera presentazione della richiesta di referendum”.
Con tale pronuncia, pertanto, la Corte ha integralmente avallato la lettura fornita dalla Cassazione ed ha quindi annullato la disposizione della legge n. 352 del 1970 contenente i suddetti ulteriori requisiti, statuendo che l’ente richiedente il referendum è solo quello che intende staccarsi e la popolazione interessata a deliberare sulla richiesta di referendum è solo quella residente in tale Comune. I giudici di Palazzo della Consulta hanno quindi affermato la necessità di applicare la Costituzione, la quale è chiarissima sul punto, sulla base, dunque, di un principio cardine che regola i rapporti tra fonti del diritto: si tratta del criterio di gerarchia, applicabile (ci mancherebbe altro!) anche nei rapporti tra Costituzione e legge allorquando il Testo costituzionale contenga norme chiare e complete nei propri elementi costitutivi. Peraltro, nel luglio 2010 la stessa Corte, in un’altra pronuncia, ha addirittura ritenuto che, se per caso la Regione dalla quale ci si distacca fosse contraria al distacco, tale parere negativo non osterebbe al distacco stesso: il legislatore è infatti libero di legiferare in senso conforme al distacco.
Rammento a tutti, infine, che a partire dalla pronuncia del 2004, i Comuni che hanno presentato richiesta di referendum (e non sono stati pochi) hanno poi ottenuto la legge di distacco. Venendo al caso che riguarda l’iter istitutivo della Regione Salento, si possono enumerare i seguenti profili:
1. si è in presenza di una normativa costituzionale chiarissima nei suoi elementi costitutivi: “Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse” (art.132 comma1).
2. Si è in presenza di una legge – la n. 352 del 1970 – che letteralmente “inventa” una serie di requisiti.
3. Non esistono precedenti, ossia nessuna area territoriale ha mai presentato una richiesta ai sensi dell’art.132 comma 1 della Costituzione, evidenziando l’incostituzionalità della legge del 1970, denunciando (e facendo eliminare), quindi, un sistema iniquo così come ha fatto il Comune di San Michele sul Tagliamento (ciò significa che la costituenda Regione Salento sarebbe la prima area territoriale da quando è stata varata la Costituzione ad avanzare tale richiesta).
4. Esiste una giurisprudenza della Corte costituzionale la quale, pur prendendo in considerazione il comma 2, detta regole che non sarebbero state differenti qualora fosse venuto in rilievo il comma 1.
5. L’ufficio competente a ricevere le deliberazioni dei Comuni concernenti l’istituenda Regione Salento è l’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, ossia lo stesso organo che allora aveva sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. Per tutte le ragioni suesposte, il Comitato promotore predisporrà una memoria esplicativa di accompagnamento alla richiesta referendaria con la quale si chiederà al predetto Ufficio di far indire il referendum sulla base delle citate regole che esso stesso ha contribuito a formulare. Solo in subordine, infatti, si chiederà di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale, il cui giudizio, mi pare, sia già chiaro ed inequivocabile nel favorire – come essa stessa ha affermato – “il diritto all’autodeterminazione dell’autonomia locale”. Dopodiché sarà il Parlamento a pronunciarsi, valutando tutti gli interessi in gioco, anche se, mi preme rammentare, mai sino ad ora le Camere hanno legiferato in modo difforme rispetto a quanto deliberato dai Comuni interessati e soprattutto rispetto a quanto deciso con percentuali quasi plebiscitarie dalle popolazioni dei Comuni richiedenti.
A conclusione di queste osservazioni che, per evidenti ragioni di spazio non possono che essere limitate, vorrei comunque sottolineare come sia spiacevole leggere sui media alcune argomentazioni riguardanti l’impraticabilità di siffatto iter così fondate su visioni parziali del fenomeno giuridico che lo riguarda, le quali, sebbene comprensibili se espresse dai politici di professione (o da non operatori del diritto), lo sono molto meno se provenienti da giuristi di chiara fama.
Nuovo Quotidiano di Puglia 17/09/2010
di Luigi Melica
ordinario di diritto costituzionale
Comitato Promotore del Referendum per il SI alla Istituzione della Regione Salento