L’art. 132 della Costituzione non è mai stato modificato, come può evincersi su tutti i siti, uno per tutti, http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo5.html

Non mi risulta che sia stata istituita una Commissione parlamentare di modifica ed in ogni caso per modificarlo è indispensabile una procedura aggravata così come previsto dall’art.138 Cost.

Non esiste alcuna proposta di revisione costituzionale dell’art. 132 in corso di approvazione in seno al Parlamento

Pertanto, allo stato esso recita:

Art. 132 [38]
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra.

Il Testo é chiarissimo e non richiede commenti.

Sono consapevole che la legge n.352 del 1970 ha aggravato la procedura sia per il comma 1 che per il comma 2.

Proprio con riferimento al secondo comma, la Corte costituzionale (2004) ha annullato alcune disposizioni della citata legge, permettendo ai Comuni che lo richiedevano di indire un referendum solo sulla base di una loro deliberazione ed abilitando al voto solo i cittadini di tali Comuni, ritenendo che tali cittadini rappresentino le “popolazioni interessate” di cui all’art.132. Di recente (2010) la Corte ha anche affermato che l’eventuale parere negativo della Regione dalla quale il Comune si distacca non inficia la procedura e, quindi, il Parlamento può legiferare il distacco anche in presenza di tale parere.

Non esistono precedenti riguardo l’istituzione di nuove Regioni.

Ritengo che vi sia la possibilità di chiedere alla Corte di Cassazione che riceverà la delibere di applicare l’art. 132 – chiarissimo – e di non applicare la legge tenuto conto che i principi che la Corte costituzionale ha enunciato con riferimento al secondo comma sono applicabili anche al primo anche sulla base della nota giurisprudenza della Corte costituzionale che raccomanda ai giudici remittenti – per quanto possibile – di applicare la legge in modo conforme a Costituzione ed a sollevare la questione di illegittimità costituzionale solo quando è strettamente necessario.

In subordine, qualora, la Corte di Cassazione decidesse di sollevare la questione è logico pensare ad una declaratoria di incostituzionalità della legge n.352 del 1970 e, quindi, all’indizione del referendum.

Un riferimento personale: preciso di essere nato a Bologna da padre salentino e da madre bolognese il cui padre, a sua volta, era salentino da generazioni (Campi Salentina). Sono residente a Lecce praticamente da sempre e mi sento molto più leccese di tanti altri che denigrano questo posto meraviglioso.

Non comprendo tanto livore verso chi, in fondo, vuole bene alla propria terra.

11/09/2010
di Luigi Melica

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